Ricorso per Cassazione Fai-da-Te? La Cassazione Dice No: Ecco Perché
Il percorso della giustizia è scandito da regole precise, la cui osservanza è fondamentale per la validità degli atti processuali. Un errore formale può compromettere l’intero esito di una causa, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso in esame sottolinea un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere un’iniziativa personale, ma richiede l’assistenza obbligatoria di un difensore qualificato. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le pesanti conseguenze di tale errore.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Catania, il quale aveva respinto l’istanza di un condannato volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, una misura alternativa alla detenzione in carcere. Insoddisfatto della decisione, l’interessato decideva di impugnarla, presentando personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Decisione sul ricorso per cassazione
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito della questione (cioè senza valutare se l’affidamento in prova dovesse essere concesso o meno), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, puramente processuale, ha chiuso definitivamente la porta alla richiesta del condannato, condannandolo inoltre a significative conseguenze economiche.
Le Motivazioni: Difetto di Legittimazione
Il cuore della sentenza risiede nella motivazione giuridica che ha portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha rilevato una violazione diretta dell’articolo 613, comma 1, del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, a eccezione di specifici casi previsti dalla legge, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La ragione di questa regola è garantire che il giudizio di legittimità, estremamente tecnico e focalizzato su questioni di puro diritto, sia condotto da professionisti dotati delle competenze necessarie. La presentazione personale del ricorso da parte dell’imputato o del condannato costituisce un vizio insanabile, un ‘difetto di legittimazione’ che impedisce al giudice di esaminare l’atto.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche dell’Errore
L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. L’articolo 616 del Codice di Procedura Penale prevede conseguenze precise. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, basandosi su un principio consolidato (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale del 2000), ha stabilito che, in assenza di prove che possano escludere la ‘colpa’ del ricorrente nel causare l’inammissibilità, quest’ultimo debba essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, l’importo è stato fissato in 3.000,00 euro. La sentenza ribadisce quindi un messaggio chiaro: nel processo penale, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, le regole formali sono sostanza e la loro violazione comporta costi reali, sia in termini di giustizia che economici.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la sentenza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite un avvocato abilitato. La presentazione personale del ricorso ne causa l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base alla decisione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto del provvedimento impugnato in questo caso?
Il provvedimento impugnato era un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l’istanza di un condannato volta a ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30973 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME volta a ottenere l’affidamento al servizio sociale.
Ricorre NOME COGNOME, personalmente, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente (dichiarazione resa alla matricola in data 8 gennaio 2024), il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell’art. 613, comma 1, coi proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024.