Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale introdotto dalla Riforma Orlando (Legge n. 103/2017): il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, altrimenti è inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Personale Respinto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Catanzaro. La particolarità del caso risiede nel fatto che l’imputato ha redatto e proposto personalmente il ricorso, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato cassazionista. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Riforma Orlando, un dettaglio temporale che si rivelerà decisivo.
La Decisione della Corte: l’Impatto della Riforma Orlando sul ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una modifica legislativa netta e inequivocabile. La Legge n. 103/2017 ha infatti modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la facoltà per l’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
La nuova normativa prevede che tale atto debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha sottolineato come questa regola sia perentoria e non ammetta eccezioni.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono ancorate a una solida interpretazione della legge e a precedenti giurisprudenziali consolidati, incluse le Sezioni Unite. I giudici hanno chiarito che, data la natura tecnica e la funzione di nomofilachia (garanzia dell’uniforme interpretazione della legge) della Corte di Cassazione, è indispensabile il filtro di un professionista qualificato.
La Corte ha inoltre specificato che sono irrilevanti alcuni espedienti che potrebbero apparire come soluzioni alternative. Ad esempio, non è sufficiente che la firma dell’imputato sia autenticata da un legale, né che un difensore apponga la propria firma “per accettazione” del mandato o per la delega al deposito. Questi atti, infatti, non trasferiscono la paternità del ricorso dall’imputato al difensore. L’atto rimane un’iniziativa personale della parte e, come tale, viola la norma che ne richiede la redazione e sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista. L’inammissibilità, pertanto, è una conseguenza inevitabile, che comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento ormai granitico: l’era del ricorso per cassazione “fai da te” in materia penale è definitivamente tramontata. La Riforma Orlando ha introdotto un requisito di professionalità invalicabile, volto a garantire la qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte. Per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale dinanzi alla Cassazione, è quindi assolutamente necessario affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale, il quale non solo depositerà l’atto, ma ne assumerà la piena paternità redigendolo e sottoscrivendolo.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della Legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando), l’imputato non ha più la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito dall’ordinanza, questa inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La firma del difensore ‘per accettazione’ del mandato sul ricorso redatto dall’imputato rende l’atto valido?
No. La Corte ha chiarito che né l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato, sono sufficienti. Tali firme non attribuiscono al difensore la titolarità e la paternità dell’atto, che rimane un’iniziativa personale dell’imputato e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9208 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in LETTONIA il 26/12/1977
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro
à
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale del riesame di Catanzaro;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.