Ricorso per Cassazione: la firma dell’avvocato è indispensabile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di impugnazioni penali: il Ricorso per Cassazione presentato personalmente dall’imputato è inammissibile. Questa decisione, presa con una procedura accelerata, evidenzia l’importanza del patrocinio di un difensore specializzato in questa fase cruciale del processo penale. Ma quali sono le basi normative di questa regola e quali le conseguenze per chi non la rispetta?
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava un vizio formale decisivo: era stato proposto e sottoscritto personalmente dall’interessato, anziché da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Suprema Corte, investita della questione, non è entrata nel merito delle doglianze, fermandosi a un esame preliminare sulla validità dell’atto introduttivo.
La Normativa sul Ricorso per Cassazione Personale
La questione è disciplinata in modo netto dall’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando), la norma stabilisce inequivocabilmente che, a pena di inammissibilità, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnabile e non lascia spazio a deroghe. La ratio della norma è quella di garantire un elevato livello di tecnicismo giuridico in una sede, quella di legittimità, dove non si discutono i fatti ma solo le corrette applicazioni della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, ha ritenuto il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la proposizione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una causa originaria di inammissibilità che impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale con il giudice dell’impugnazione.
Data la chiarezza del vizio, la Corte ha applicato la procedura semplificata de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura consente di decidere sul ricorso senza una pubblica udienza, sulla base dei soli atti, quando l’inammissibilità è evidente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e serve da monito sull’importanza di rispettare le regole procedurali. La difesa tecnica specializzata non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per accedere al giudizio di legittimità. La sanzione dell’inammissibilità, unita alla condanna a spese e sanzione pecuniaria, rappresenta una conseguenza severa che preclude definitivamente ogni ulteriore esame del merito della vicenda processuale. Per i cittadini e gli operatori del diritto, la lezione è chiara: il Ricorso per Cassazione è un atto che richiede necessariamente l’intervento di un professionista qualificato.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. In seguito alla riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma come la mancata firma dell’avvocato?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. La Corte dichiara l’inammissibilità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Che cos’è la procedura ‘de plano’ utilizzata dalla Corte?
È una procedura semplificata e accelerata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che permette alla Corte di Cassazione di dichiarare l’inammissibilità di un ricorso senza la necessità di un’udienza pubblica, decidendo direttamente sulla base degli atti scritti, quando il vizio è evidente e non richiede approfondimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
ra c i – T7 n 771113 – ati;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato COGNOME. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01). La causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
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Il Preside