Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n 137/2020 e s.nn.i.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 15/2/2024 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 29/1/2024, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione con riferimento alla ritenut sussistenza delle esigenze cautelari. Ritiene che il provvedimento impugnato non abbia dato conto della concretezza dei pericula libertatis e che non abbia tenuto conto come la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico si sia dimostrata nella pratica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari di prevenzione speciale; che, invero, il COGNOME è stato raggiunto dalla
misura cautelare intramuraria mentre era in regime di arresti domiciliari per un fatto analogo; che non risultano violazioni alle prescrizioni, a conferma che detta misura meno afflittiva è stata in grado di arginare la pericolosità dell’odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari (il discorso è analogo anche con riguardo al profilo della gravità indiziaria) consente al giudice di legittimità, in relazione a peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ovvero delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie d vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 dei 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile Corte di Cassazione – copia non ufficiale
opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
1.2 Orbene, venendo al caso che si sta scrutinando, osserva il Collegio che l’unico motivo su cui si fonda il ricorso è aspecifico, perché si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, non si misura con le argomentazioni del Tribunale del riesame, che ha ritenuto inadeguata a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, sia pure con lo strumento di controll elettronico, sulla scorta dei seguenti elementi: la oggettiva gravità della condotta criminosa, che denota un forte cinismo, le modalità professionali e collaudate dell’azione, l’aver messo a segno a distanza di poche settimane due truffe analoghe, l’aver predisposto mezzi adeguati e l’aver agito in concorso con soggetti allo stato ancora non identificati, ma soprattutto la circostanza per la quale «queste modalità predatorie ben possono essere organizzate e realizzate anche dal proprio domicilio, proprio sfruttando le complicità con terzi ragionevolmente operanti anche nel presente fatto e … non identificati» (pagina 2); senza tacere che la misura degli arresti domiciliari era stata applicata in virtù del divieto normativo di cui all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena effettuato una prognosi negativa in merito ad una condanna finale superiore a tre anni di reclusione, a differenza dei giudici della cautela che sono intervenuti nel presente procedimento. Ebbene, su tutte queste circostanze di fatto il ricorso sorvola, evitando di specificamente confrontarsi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024.