Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti agli imputati, con particolare riguardo alla mancata rinnovazione istruttoria in relazione all’attendibilità della persona offesa, alla sussistenza dell minaccia estorsiva e della condotta violenta, nonché in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in sede di legittimità;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice de merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, peraltro, quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 603, comm 1, cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità;
che anche la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, inerendo all’esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214; Sez. 2, n. 35484 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 237805), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 9 sulla responsabilità, pagg. 9 e 10 sul trattamento sanzionatorio);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e -della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.