Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere presentato da un avvocato abilitato. La presentazione personale dell’atto da parte del condannato comporta la sua automatica inammissibilità. Questa regola, introdotta con la Legge n. 103 del 2017, mira a garantire la tecnicità e la specificità di un’impugnazione complessa, destinata a contestare vizi di legittimità e non a riesaminare i fatti.
Il Fatto: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso analizzato dalla Corte Suprema riguarda un condannato che, in data 5 marzo 2024, ha impugnato personalmente un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 20 febbraio 2024. Senza l’assistenza di un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, il soggetto ha presentato direttamente il proprio ricorso, confidando in una facoltà che la legge non riconosce più.
La Normativa sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come sia il provvedimento impugnato sia il ricorso stesso siano successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 23 giugno 2017. Questa legge ha modificato in modo sostanziale le regole per l’accesso al giudizio di legittimità.
Le modifiche al Codice di Procedura Penale
In particolare, la riforma ha inciso sugli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. La nuova formulazione esclude categoricamente la possibilità per l’imputato o il condannato di presentare personalmente il ricorso. Tale atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8914 del 2017.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il Collegio ha applicato rigorosamente la normativa vigente. Poiché l’impugnazione è stata proposta personalmente dal condannato in un’epoca in cui tale facoltà era già stata abrogata, il ricorso è stato ritenuto privo di un requisito formale essenziale. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità de plano, ovvero senza neanche procedere a un’udienza di discussione, in base a quanto previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa legge del 2017.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
La decisione della Corte di Cassazione è netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa declaratoria comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore specializzato per navigare le complessità del giudizio di legittimità, evitando errori procedurali che possono precludere la tutela dei propri diritti e comportare sanzioni economiche significative.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato o condannato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Da quando è in vigore la regola che impedisce il ricorso personale?
La regola che esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione è in vigore dal 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge 23 giugno 2017, n. 103.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
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parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME e sottoscritto il 5 marzo 2024.
Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.