Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18507 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 24/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione, così come correttamente qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria il reclamo, avverso il provvedimento con cui il Magistrato della stessa città – a seguito di informativa delle Forze dell’Ordine in relazione alla violazione da parte del condannato delle prescrizioni imposte – ha parzialmente revocato nei suoi riguardi le autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa;
rilevato che, nell’unico motivo di impugnazione, si censura che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato e, comunque, posto a fondamento della revoca il contenuto di una nota proveniente da militari, peraltro neppure in servizio, che hanno omesso qualsiasi verifica della situazione effettiva e le ragioni della asseri trasgressione;
ricordato che, in materia, il ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale quale è quello che ci occupa – è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 dei 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812);
rilevato, di contro, che le censure contenute nell’atto si sostanziano in una non consentita critica alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazio (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
2 GLYPH
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente