Ricorso per Cassazione Fai-da-Te? La Cassazione Dice No
Presentare un ricorso per cassazione è una fase cruciale e tecnicamente complessa del processo penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: l’imputato non può agire da solo. La difesa tecnica, affidata a un avvocato specializzato, non è un’opzione, ma un requisito di ammissibilità. Analizziamo questa decisione per capire perché il “fai-da-te” legale non è ammesso davanti alla massima Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino. La condanna era stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato per i reati previsti dagli articoli 81 capoverso (reato continuato) e 651 del codice penale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare personalmente il ricorso in Cassazione, senza l’assistenza di un legale. L’unico motivo di doglianza sollevato era una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, la norma che impone la firma di un avvocato cassazionista per questo tipo di impugnazione.
Il Ricorso per Cassazione e la Questione di Costituzionalità
L’imputato sosteneva che l’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato violasse gli articoli 111 e 117 della Costituzione, che tutelano il giusto processo e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. In pratica, l’atto di impugnazione era diretto non a contestare il merito della condanna, ma la regola procedurale che gli impediva di difendersi da solo in quella sede.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte ma collegate, ribadendo un orientamento ormai consolidato.
L’Obbligo della Difesa Tecnica Specializzata
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nella violazione diretta dell’articolo 613 del codice di procedura penale. La Corte ha richiamato la storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017, Aiello), che ha chiarito in modo definitivo un punto cruciale: a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, qualsiasi ricorso per cassazione, inclusi quelli in materia cautelare, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha specificato che questa regola non lede il diritto di difesa. Al contrario, l’elevato livello di qualificazione tecnica richiesto per il giudizio di legittimità rende ragionevole escludere la difesa personale, garantendo così che le argomentazioni siano pertinenti e formulate correttamente. Il sistema, inoltre, tutela l’accesso alla giustizia attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
L’Uso Strumentale della Questione di Costituzionalità
In secondo luogo, la Corte ha analizzato la natura stessa della censura mossa dall’imputato. Anche ammettendo, in via ipotetica, che un ricorso basato unicamente su una questione di legittimità costituzionale possa essere ammissibile, nel caso di specie mancava un requisito essenziale. Lo scopo di sollevare una questione di incostituzionalità in un processo è quello di rimuovere un ostacolo normativo presente nella sentenza impugnata, al fine di ottenere un risultato favorevole nel merito.
In questo caso, l’imputato non contestava alcun punto della sua condanna, ma si limitava a denunciare l’incostituzionalità della norma che impone la difesa tecnica. Di conseguenza, la sua impugnazione non era diretta a ottenere un annullamento della condanna, ma rappresentava una critica astratta alla procedura. Questo uso della questione di costituzionalità è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un importante monito: il giudizio di cassazione è una sede altamente specializzata dove l’assistenza di un avvocato cassazionista non è solo una garanzia di professionalità, ma un requisito imprescindibile per la validità stessa dell’impugnazione. Qualsiasi tentativo di aggirare questa norma è destinato a fallire.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza ribadisce che, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Perché la Corte ha ritenuto che la difesa tecnica specializzata in Cassazione non limiti le facoltà difensive?
La Corte, richiamando una precedente decisione delle Sezioni Unite, ha spiegato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto per il giudizio di cassazione rende ragionevole escludere la difesa personale. Il sistema garantisce comunque il diritto di difesa attraverso il patrocinio a spese dello Stato.
Si può basare un ricorso per cassazione unicamente su una questione di legittimità costituzionale?
Anche se in teoria fosse possibile, la Corte ha specificato che la questione non può essere astratta. L’imputato deve mirare, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità, a rimuovere un punto specifico della sentenza impugnata per ottenere un vantaggio concreto, cosa che non avveniva nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4571 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato il 01/01/1998
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG FE3D.Iff» .- 50 COGNOME
udito tYdifensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa il 30 maggio 2024 la Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza del GUP del Tribunale della medesima città che ha condannato il ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di artt. 81 cpv e 651 cod. pen. .
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza sollevando unicamente questione di legittimit costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. pen. per contrasto con gli artt. comma 7 e 117, comma 1, Cost.
Il ricorso proposto personalmente dall’imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiell Rv. 272010 – 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esser sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia Corte di cassazione».
Il ricorrente peraltro affida il proprio ricorso a un unico motivo con cu limita a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. pen., questione che non solo è manifestamente infondata in quanto, come affermato dalle citate Sezioni Unite, «rientra nella discrezionalità del legis richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificaz professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema ammette il patrocinio a spese dello Stato)» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/201 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011 – 01), ma presta il fianco a un’ulteriore ragion inammissibilità posto che, anche qualora si accedesse alla tesi sostenuta parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sarebbe ammissibil il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo la sola questione di legittimità costituzionale di una disposizione, deve rile che in ogni caso attraverso siffatta censura – diversamente da quanto accade nella vicenda che qui ci occupa con cui il ricorrente non muove alcuna censur alla sentenza impugnata, ma si limita a dedurre l’illegittimità costituzionale norma che richiede la difesa tecnica per la proposizione del ricorso cassazione – il ricorrente dovrebbe tendere a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente
suo interesse. (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245509 – 01) cosa che, all’evidenza, non è riscontrabile nella situazione qui in esame.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Roma, 12 novembre 2024
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE