Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’impossibilità per l’imputato di presentare un ricorso per cassazione personale. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio di un avvocato specializzato per accedere al massimo grado di giudizio, escludendo iniziative personali che, come vedremo, portano a conseguenze negative.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina aggravata, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, decideva di impugnarla proponendo personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione.
Questo atto, compiuto senza l’assistenza di un difensore abilitato, ha dato il via al procedimento che si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità da parte della Suprema Corte.
La decisione della Corte sul ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017).
Nello specifico, la Corte ha applicato l’articolo 613 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La norma non lascia spazio a eccezioni: l’imputato non è un soggetto legittimato a presentare personalmente l’atto di impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e si concentrano interamente sull’aspetto procedurale. La Corte ha evidenziato che la formulazione dell’art. 613 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017, è stata introdotta proprio per garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nei ricorsi presentati al giudice di legittimità. Il ricorso per cassazione, infatti, non è un riesame dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto, un compito che richiede competenze legali specifiche.
Poiché il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’imputato e non da un avvocato cassazionista, la Corte non ha potuto fare altro che rilevarne il difetto di legittimazione. A questa declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, consegue automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (l’ignoranza della legge non scusa), la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito: la strada verso la Corte di Cassazione è strettamente regolamentata e non ammette improvvisazioni. L’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale per la validità del ricorso. Qualsiasi tentativo di presentare un ricorso per cassazione personale è destinato a fallire, comportando non solo il mancato esame delle proprie ragioni, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La sentenza ribadisce l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati in ogni fase del procedimento penale, specialmente in quella, altamente tecnica, del giudizio di legittimità.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. Secondo l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a respingere l’atto per un vizio di forma insanabile legato alla mancanza di legittimazione del proponente.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Gambia il 24/09/2003
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME procedimento trattato ‘de plano’
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1339 del 2025 pronunciata il 20 marzo 2025, confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata.
Contro tale sentenza, il 7 aprile 2025 proponeva ricorso per cassazione personalmente COGNOME
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017.
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.