Il Ricorso per Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato o dal condannato, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, la cui firma non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che attesta la paternità giuridica dell’atto. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso: un ricorso presentato direttamente dal detenuto
Un detenuto, a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che dichiarava inammissibili le sue istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione, decideva di impugnare tale provvedimento. Predisponeva quindi personalmente un ricorso per cassazione, facendolo sottoscrivere da un difensore al solo, apparente, scopo di autenticare la propria firma. L’atto veniva così depositato, ma la sua conformità alla legge veniva messa in discussione.
La regola sul ricorso per cassazione personale e il ruolo del difensore
La questione centrale riguarda la violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la celebre sentenza ‘Aiello’ del 2017, avevano già chiarito la portata di questa norma, specificando che l’obbligo di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare. La ratio è quella di garantire un filtro tecnico e qualificato, assicurando che le questioni sottoposte alla Corte di legittimità siano formulate con la necessaria perizia giuridica.
La differenza tra paternità dell’atto e autentica della firma
Il punto cruciale, evidenziato anche in questa ordinanza, è che la firma del difensore deve implicare l’assunzione della ‘paternità’ dell’atto di impugnazione. Non è sufficiente che il legale si limiti ad autenticare la firma del suo assistito o ad accettare il mandato. Il difensore deve fare proprio il contenuto del ricorso, assumendosene la piena responsabilità tecnica e processuale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha fondato la sua decisione proprio su questi principi consolidati. I giudici hanno osservato che il ricorso era stato predisposto e proposto personalmente dal detenuto, in assenza dell’assistenza di un difensore qualificato. La firma del legale apposta in calce è stata ritenuta irrilevante, in quanto non idonea a trasferire la titolarità dell’impugnazione dal ricorrente al professionista.
La norma, secondo la Corte, è chiara e non lascia spazio a interpretazioni diverse. L’intervento del difensore cassazionista non è una formalità superflua, ma un presidio indispensabile per il corretto funzionamento del giudizio di legittimità. La mancanza di questo requisito essenziale comporta, inevitabilmente, una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale deve necessariamente avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale, il quale dovrà redigere e sottoscrivere l’atto. Qualsiasi tentativo di aggirare questa regola, ad esempio tramite un ricorso personale con una mera autentica di firma, è destinato al fallimento. La conseguenza non è solo il mancato esame del merito del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con un esborso di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile per un imputato o un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, la legge (art. 613 c.p.p.) stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.
Quale ruolo ha l’avvocato nella presentazione del ricorso alla Corte di Cassazione?
L’avvocato, iscritto nell’albo speciale, deve sottoscrivere il ricorso, assumendosene così la piena titolarità e responsabilità giuridica. La sua firma non può essere una semplice autenticazione di quella del suo assistito, ma deve significare che il legale ha fatto proprio l’atto di impugnazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di esaminare le ragioni del ricorso e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA NUOVA il 10/04/1963
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibili le istanze presentate da NOME COGNOME per la concessione di misure alternative alla detenzione.
Avverso l’ordinanza il detenuto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente ed apparentemente sottoscritta da un difensore solo al fine di autenticare la firma del ricorrente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione». Questa Corte ha anche precisato che la norma impone che il difensore si assuma la titolarità dell’atto di impugnazione, essendo irrilevante la sua sottoscrizione del ricorso predisposto dal ricorrente solo a titolo di autenticazione della firma di questi, o a titolo di accettazione del mandato difensivo o della delega al deposito dell’atto (Sez. 3, n. 11126 del 25/091/2021, Rv. 281475)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensorr
DEPOSITATA,
Il Presidente