Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/09/1987
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato GLYPH 46 alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso in esame, ex art. 625 bis cod.proc.pen., è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 6 luglio 2022, di conferma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati, ritenuti in continuazione tra di loro, previsti dall’art. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2,T.U. sugli stupefacenti, condannandolo alla pena di anni dieci di reclusione e euro 80.000 di multa.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, COGNOME, C.E.D. Cass., n. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.