Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Presentare un ricorso per cassazione personale, ovvero senza l’assistenza di un avvocato, non è più possibile nel nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ha confermato, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un cittadino e condannandolo a pesanti sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni dietro l’obbligatorietà della difesa tecnica nel più alto grado di giudizio.
Il Caso: Un Ricorso Presentato Senza Avvocato
I fatti all’origine della vicenda sono semplici. Un individuo, a seguito di una decisione del Tribunale di Sorveglianza, decideva di impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, redigeva e presentava il ricorso personalmente.
Questa scelta si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione. La Corte, infatti, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un ostacolo preliminare di natura puramente procedurale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Personale è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede in una modifica legislativa cruciale introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Prima di tale riforma, l’articolo 613 del codice di procedura penale consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. La nuova normativa ha eliminato questa possibilità, stabilendo che, a pena di inammissibilità, l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. Poiché il ricorso in esame era stato presentato dopo l’entrata in vigore della legge, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la nuova, più restrittiva, disciplina.
Le Motivazioni: Perché è Obbligatoria la Difesa Tecnica in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su principi ormai consolidati nella giurisprudenza. Ha richiamato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017) che aveva già affrontato la questione, ritenendo la modifica legislativa perfettamente legittima e non in contrasto con la Costituzione o con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Il ragionamento è il seguente: il giudizio in Cassazione ha una natura altamente specialistica. Non si tratta di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto (un giudizio “di legittimità”). Questo compito richiede una qualificazione tecnica e professionale elevatissima, che solo un avvocato specializzato può garantire.
L’obbligo di avvalersi di un difensore, quindi, non limita il diritto di difesa, ma lo rafforza, assicurando che le argomentazioni siano presentate nel modo più efficace e tecnicamente corretto possibile. La scelta del legislatore di escludere il ricorso per cassazione personale è considerata una scelta discrezionale e ragionevole, volta a garantire la qualità e la serietà del contenzioso davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
Le conseguenze per chi tenta di percorrere la strada del ricorso “fai-da-te” sono severe. L’ordinanza non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità, ma ha anche condannato il ricorrente a pagare:
1. Le spese processuali.
2. Una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene applicata perché l’inammissibilità deriva da una “colpa” del ricorrente. Presentare un atto in una forma non più consentita dalla legge da diversi anni è considerato un comportamento negligente che ha inutilmente attivato la macchina della giustizia. La decisione, pertanto, serve da monito: le regole procedurali, specialmente quelle che disciplinano l’accesso alla Corte di Cassazione, devono essere rispettate scrupolosamente per evitare non solo il rigetto dell’istanza, ma anche significative conseguenze economiche.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale nel 2017, tutti i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La norma che obbliga ad avere un avvocato per il ricorso in cassazione è costituzionale?
Sì. Secondo quanto ribadito dalla Corte e stabilito in precedenza dalle Sezioni Unite, questa regola è costituzionalmente legittima. Non limita il diritto di difesa ma ne assicura un esercizio tecnicamente qualificato, data la complessità del giudizio di legittimità.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini il merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43604 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43604 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
Idato avviso alle parti; Z
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimi rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside te