Ricorso per Cassazione Personale: La Necessità del Difensore
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di fondamentale importanza: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale. La Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile che, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017, la parte privata non può più presentare personalmente ricorso, essendo richiesta a pena di inammissibilità la sottoscrizione di un difensore abilitato. Questa pronuncia ribadisce la rigidità delle forme processuali e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bari, che aveva respinto un’istanza presentata da un soggetto per la fruizione di una licenza. Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva personalmente un reclamo, che veniva tuttavia riqualificato come ricorso per cassazione.
Il fascicolo giungeva quindi all’esame della Suprema Corte per la valutazione della sua ammissibilità.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Personale
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha optato per una trattazione semplificata secondo la procedura de plano, prevista quando l’esito del ricorso appare scontato. L’organo giudicante ha immediatamente rilevato un vizio insanabile che impediva l’esame nel merito dell’impugnazione: il difetto di legittimazione del ricorrente.
La Corte ha infatti evidenziato che il ricorso per cassazione personale è stato presentato in violazione di una norma procedurale inderogabile, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della decisione è netta e si basa sull’interpretazione della normativa vigente. I giudici hanno sottolineato come la legge n. 103 del 2017 abbia modificato le regole per la presentazione del ricorso in Cassazione. Se in precedenza erano previste delle eccezioni, la nuova formulazione dell’art. 613 c.p.p. stabilisce in modo tassativo che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Poiché il ricorso in esame è stato proposto personalmente dalla parte dopo l’entrata in vigore di tale modifica legislativa, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. A questa declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando un principio della Corte Costituzionale), il ricorrente è stato anche condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito sull’importanza del rispetto delle regole procedurali nel processo penale. La scelta di presentare un ricorso per cassazione personale, senza l’assistenza di un legale qualificato, si è tradotta non solo nel mancato esame delle proprie ragioni, ma anche in una condanna a conseguenze economiche significative. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti di giudizio, deve avvenire attraverso canali tecnici e formalizzati, garantiti dalla professionalità del difensore, a tutela sia del sistema giudiziario che della stessa parte processuale.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente senza l’assistenza di un avvocato?
No, l’ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato. Un ricorso presentato personalmente dalla parte è dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora non si dimostri l’assenza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato trattato con una procedura semplificata ‘de plano’?
La procedura ‘de plano’ (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) viene utilizzata quando l’inammissibilità del ricorso appare manifesta, come nel caso di specie, in cui mancava un requisito formale essenziale (la sottoscrizione del difensore), permettendo così una decisione più rapida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4140 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 04/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza di fruizione di licenza avanzata da NOME COGNOME.
Avverso la decisione NOME COGNOME ha proposto personalmente reclamo, chiedendo l’accoglimento dell’istanza; il reclamo è stato riqualificato come ricorso per cassazione.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025