Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10/01/2024, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 12/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata (dall’essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite) in concorso, revocava la dichiarazione di delinquenza abituale del NOME, confermando, nel resto, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino.
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Torino, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla determinazione della pena.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone
che «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione», per asserito contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo parametro costituzionale in relazione all’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, e all’art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarit dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
Si deve altresì rammentare che la Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza Aiello (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01), hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, per asserita violazione degli artt. 24, 111, settimo comma, Cost., e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 03/04/2024.