Ricorso per Cassazione Personale: I Limiti da Rispettare per Evitare l’Inammissibilità
L’ordinamento giuridico prevede la possibilità di presentare personalmente un’impugnazione, ma questa facoltà è soggetta a regole procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 17920/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso per Cassazione personale, se non correttamente formulato, vada incontro a una sicura dichiarazione di inammissibilità. Questo caso evidenzia l’importanza di conoscere i limiti specifici imposti dal legislatore per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato personalmente da un individuo avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Padova nell’ottobre del 2023. L’imputato, invece di avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ha scelto di redigere e depositare autonomamente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
I Limiti al Ricorso per Cassazione Personale e la Violazione Procedurale
Il cuore della questione risiede nella natura dei motivi addotti dal ricorrente. La Corte ha immediatamente rilevato che le censure sollevate erano estranee al novero di quelle tassativamente previste dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma circoscrive in modo molto preciso i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro determinate sentenze, come quelle emesse a seguito di patteggiamento.
La scelta di agire personalmente ha portato a una violazione diretta non solo della norma specifica sui motivi di ricorso, ma anche dell’articolo 613 del codice di procedura penale, che disciplina le formalità necessarie per la proposizione del ricorso. La Suprema Corte, richiamando un suo precedente consolidato (sentenza n. 28742/2020), ha ribadito che il mancato rispetto di tali requisiti procedurali conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a una violazione così manifesta delle norme procedurali, la Corte di Cassazione ha deciso con una procedura semplificata e senza formalità, come previsto in questi casi. Ha dichiarato il ricorso inammissibile e, di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l’errore commesso fosse imputabile a colpa del ricorrente stesso, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000).
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’evidente errore procedurale commesso dall’imputato. La presentazione di un ricorso per Cassazione personale è un’opzione formalmente prevista, ma deve sottostare a limiti invalicabili. Il ricorrente ha dedotto un motivo non consentito, uscendo dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La motivazione della Corte è puramente processuale: non si è entrati nel merito della questione, poiché l’atto introduttivo era viziato alla radice. La procedura semplificata è stata adottata proprio perché la causa di inammissibilità era palese e non richiedeva ulteriori approfondimenti.
Le conclusioni
Questa ordinanza funge da monito fondamentale: sebbene la legge consenta all’imputato di agire personalmente, il ricorso in Cassazione è un terreno tecnico e complesso. L’assistenza di un avvocato specializzato è essenziale per evitare errori procedurali che, come in questo caso, non solo precludono l’esame del merito, ma comportano anche significative conseguenze economiche. La decisione conferma che la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità comporta una sanzione pecuniaria, rendendo la scelta di un’autodifesa non ponderata un rischio considerevole.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
Sì, ma è un’azione soggetta a rigide regole procedurali. Come dimostra questo caso, se i motivi addotti non rientrano in quelli specificamente previsti dalla legge per quel tipo di sentenza (in questo caso, l’art. 448, comma 2-bis c.p.p.), il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha proposto un motivo di impugnazione diverso da quelli espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, violando le formalità richieste dalla legge per questo tipo di atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI 061IKOY) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVA
r d-a- to avviso alle parti3
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
rilevato che NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, peraltro, un motivo diverso da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messanaoui, Rv. 279761);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Presidente