Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 978 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sdogati NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 07/01/1966
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cagliari
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari con ordinanza in data 2 luglio 2024 respingeva l’istanza proposta nell’intesse di COGNOME NOME e volta ad ottenere il differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso così proposto Ł manifestamente inammissibile ai sensi dell’art.591 co. 1 lett.a) cod. proc. pen., poichØ l’imputato personalmente non Ł piø soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione.
In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” di cui al primo comma dell’art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis,
c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022)1.1 L’unico motivo di ricorso Ł inammissibile.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME