Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
ORDINANZA ; . ) e. ,
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 30/11/2023 dalla Corte d’appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
I
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino affermato la sua penale responsabilità in ordine ai delitti di rapina e di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
Il ricorrente articola due motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territor ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado senza spiegare le ragioni per le qu a fronte di un compendio probatorio sommario e superficiale, ha affermato la sua penale responsabilità, fornendo argomentazioni illogiche e insufficienti e omettendo di tener conto della sua personalità, sia della concreta gravità della vicenda.
2.2 Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, co 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost. e 6, par. lett c), CEDU, nella parte in cui stabilisce che «l’atto di ricorso, le memorie e i motiv devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia corte di cassazione», così escludendo che l’imputato possa proporre personalmente ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza tralasciare la totale genericità e l’intrinseca indeducibilità della censura del con il primo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per palese difet legittimazione processuale del ricorrente.
Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nu devono essere sottoscritti «a pena di inammissibilità» da un difensore iscritto nell’apposito speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo.
La questione d’illegittimità costituzionale del citato art. 613, nella parte in consente più all’imputato, personalmente, la proposizione del ricorso per cassazione, manifestamente infondata.
3.1 Invero, quanto all’asserita violazione delle norme costituzionali, la giurispruden legittimità è orientata nel ritenere che la discrezionalità del legislatore di rich rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aie Rv. 272011), rinvenendo la sua ratio nelle approfondite conoscenze giuridiche e nell’elevato
livello di qualificazione professionale che postula l’esercizio del diritto di difesa inn Suprema Corte (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334, in motivazione), specie in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
3.2 Quanto alla dedotta violazione dell’art. 6 CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui la partecipazione e la difesa personale dell’imputato, pur costituendo princ informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale – ha affermato che la norma in esame, che riconosce a ogni imputato il diritto «difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore», non precisa le condizioni esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a perm loro sistema giudiziario di garantirlo (Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, COGNOME c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29).
Ne deriva che il diritto all’autodifesa non si configura come indefettibile e che la presenta personale del ricorso innanzi alle giurisdizioni superiori può essere soddisfatta anche median la previsione della sola difesa tecnica, spettando al legislatore ampia discrezionalit graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa viene garantit all’imputato.
Dalle suesposte considerazioni discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, quanto proposto personalmente dall’imputato e non sottoscritto da un difensore iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione, con le conseguenziali statuizioni indicat dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/05/2024.