Ricorso per Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile i limiti del ricorso per cassazione personale. La facoltà per un imputato o condannato di presentare personalmente un ricorso in Cassazione è stata esclusa dalla Riforma Orlando del 2017. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, detenuto presso una Casa Circondariale, presentava un ricorso contro un decreto emesso dal Giudice di Sorveglianza. L’impugnazione veniva proposta personalmente, tramite una memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’ufficio matricola del carcere. Il Tribunale di sorveglianza riqualificava l’atto come reclamo e lo trasmetteva per competenza alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un presupposto puramente procedurale, ma di importanza cruciale nel nostro ordinamento.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma Orlando sul ricorso per cassazione personale
Il Collegio ha basato la propria decisione sull’applicazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando). Sia il provvedimento impugnato che il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della suddetta legge.
Questa riforma ha modificato in modo sostanziale gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per l’imputato (e quindi anche per il condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione. La normativa oggi vigente prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha richiamato anche un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo principio. Pertanto, essendo il ricorso stato presentato direttamente dalla parte senza il patrocinio di un avvocato cassazionista, è stato dichiarato inammissibile de plano, cioè con una procedura semplificata senza udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il ricorso per cassazione personale non è più uno strumento ammissibile.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità non è solo la mancata valutazione del merito del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una lezione importante sull’importanza di rispettare le formalità procedurali, che nel giudizio di legittimità assumono un rilievo fondamentale.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando), tutti i ricorsi per cassazione in materia penale devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile “de plano”, cioè con procedura semplificata e senza udienza. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A partire da quale data si applica questa regola?
Questa regola si applica a tutti i ricorsi e i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37753 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO
iato avviso arie parliA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME il pmarzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Roma.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al A agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
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Il Presidente