Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale introdotto dalla Riforma Orlando (Legge n. 103/2017): il ricorso per cassazione personale presentato dall’imputato o dal condannato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore specializzato e le conseguenze negative per chi tenta di agire autonomamente nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un soggetto condannato, detenuto presso una Casa Circondariale. Quest’ultimo aveva impugnato un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, inoltrando l’atto direttamente per il tramite dell’ufficio matricola del carcere. Il ricorso era stato correttamente riqualificato come reclamo ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. dal Tribunale stesso, ma il punto cruciale rimaneva la sua presentazione diretta da parte dell’interessato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere alla trattazione nel merito. La decisione è stata presa de plano, ovvero con una procedura semplificata e accelerata riservata ai casi di manifesta inammissibilità. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’impatto del ricorso per cassazione personale dopo la Riforma Orlando
La motivazione della Corte si fonda interamente sull’applicazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103. I giudici hanno osservato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi alla data di entrata in vigore di tale legge (3 agosto 2017). Questa riforma ha modificato in modo sostanziale gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo la facoltà per l’imputato (e di conseguenza per il condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La normativa vigente prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione sia sottoscritto esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo principio era già stato consolidato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha eliminato ogni dubbio interpretativo. La logica della norma è quella di garantire un elevato livello di tecnicismo nel giudizio di legittimità, che verte su questioni di diritto e non su una rivalutazione dei fatti. Di conseguenza, il ricorso presentato personalmente dal condannato, essendo privo di tale requisito essenziale, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Condannati
L’ordinanza in esame conferma in modo netto che, nel sistema attuale, non c’è spazio per iniziative personali nel giudizio di cassazione. Qualsiasi soggetto, e in particolare una persona detenuta, che intenda contestare un provvedimento davanti alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione. Tentare di agire autonomamente non solo si rivela un’azione inutile ai fini processuali, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria. Questa regola rafforza il ruolo essenziale della difesa tecnica qualificata come garanzia di un corretto svolgimento del processo.
Un condannato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile “de plano”, cioè con una procedura rapida e senza udienza. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Questa regola si applica a tutti i ricorsi?
No. La Corte ha specificato che la regola si applica sia al provvedimento impugnato sia al ricorso quando entrambi sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017 che ha introdotto questa modifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME il 7 giugno 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Roma.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugNOME sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condanNOME – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 10 ottobre 2024
IVconsigliere estensore