Ricorso per Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, spesso sottovalutato: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giustizia italiana, specialmente a seguito delle riforme legislative degli ultimi anni.
Il Contesto del Ricorso
Il caso analizzato nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Un soggetto, condannato in secondo grado, decideva di contestare la decisione presentando personalmente ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sottoscrivendo di proprio pugno l’atto di impugnazione.
La Questione Giuridica: Il Ricorso per Cassazione Personale e la Riforma Orlando
Il nodo cruciale della vicenda risiede nelle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Prima di tale intervento, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La riforma ha cambiato radicalmente le regole del gioco, stabilendo che l’atto di ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha osservato che sia la sentenza impugnata sia il ricorso erano successivi all’entrata in vigore di questa legge, rendendola pienamente applicabile al caso di specie. La norma mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Corte, la quale è chiamata a decidere su questioni di pura legittimità e non a riesaminare i fatti del processo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate.
In primo luogo, ha richiamato il tenore letterale degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla citata riforma. Questi articoli escludono esplicitamente la facoltà per l’imputato di proporre personalmente l’impugnazione di legittimità.
In secondo luogo, ha citato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2017) che ha definitivamente sancito questo principio, eliminando ogni dubbio interpretativo. I giudici hanno inoltre precisato che non rileva, ai fini della validità dell’atto, né l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato, né la sottoscrizione del difensore apposta ‘per accettazione’ del mandato. Tali formalità non sono sufficienti a trasferire la paternità dell’atto dall’imputato al difensore, unico soggetto legittimato a sottoscriverlo.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza neanche procedere a un’udienza di discussione, secondo quanto previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione è netta: il ricorso è inammissibile. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza e la firma di un avvocato cassazionista. Il ‘fai-da-te’ processuale, in questo grado di giudizio, non è più un’opzione percorribile e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche negative per chi tenta questa strada.
Un imputato o condannato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Se l’imputato firma il ricorso e un avvocato ne autentica la firma, il ricorso è valido?
No. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della sottoscrizione del ricorrente da parte di un legale, o la firma ‘per accettazione’ del mandato, non è sufficiente a sanare il vizio, in quanto non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
[dato avviso alle parti;l,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 19/02/2024, è stata proposta personalmente da NOME COGNOME con dichiarazione da lui stesso sottoscritta.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01), senza che, in contrario, rilevi sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il GLYPH sigliere estensore 9