Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Il rispetto delle norme procedurali è un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario, soprattutto quando si giunge al grado più alto di giudizio, la Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha riaffermato un principio cruciale: il ricorso per cassazione personale, presentato direttamente dall’imputato o dal condannato, è irricevibile. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile della difesa tecnica qualificata in questa fase del processo.
Il caso in esame: un ricorso presentato senza avvocato
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato personalmente da un condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli. L’individuo, agendo in prima persona e senza l’assistenza di un legale, ha cercato di portare le proprie ragioni direttamente all’attenzione della Suprema Corte. Tuttavia, questo tentativo si è scontrato con le rigide regole formali che disciplinano l’accesso al giudizio di legittimità.
La decisione della Corte: il ricorso per cassazione personale è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione de plano (ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale provvedimento è netta e si basa su un’interpretazione consolidata delle norme del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che la facoltà per l’imputato di presentare personalmente impugnazioni non si estende al ricorso per cassazione.
Le motivazioni
La decisione si fonda su due articoli chiave del codice di procedura penale: l’art. 571 e l’art. 613. Queste norme, lette in combinato disposto, escludono categoricamente la possibilità per l’imputato (e quindi anche per il condannato) di proporre personalmente ricorso davanti alla Suprema Corte. La legge prevede, infatti, che tale atto debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa regola non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza. Il giudizio di cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si concentra sulla corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura (cd. ‘giudizio di legittimità’). Per questo motivo, è richiesta una preparazione tecnica specifica che solo un avvocato cassazionista può assicurare.
A conferma di questo orientamento, l’ordinanza cita un’autorevole sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che ha risolto ogni dubbio interpretativo, stabilendo in modo definitivo che la sottoscrizione del difensore specializzato è un requisito di ammissibilità imprescindibile per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in Cassazione.
Le conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e dirette. Chiunque intenda contestare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale. Agire diversamente porta a conseguenze severe e inevitabili: il ricorso viene dichiarato inammissibile in via preliminare.
Oltre alla delusione processuale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla cassa delle ammende. Questo provvedimento riafferma che le regole procedurali, specialmente nel giudizio di legittimità, sono poste a tutela della funzione stessa della giustizia e della qualità della difesa, e la loro violazione non può essere tollerata.
Un imputato o condannato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la facoltà dell’imputato di proporre personalmente un ricorso è esclusa. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile “de plano”, cioè senza nemmeno procedere a un’udienza di discussione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione (in questo caso, tremila euro) da versare alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 17/06/1985
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato av
/ vo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
che il ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, è stato propost personalmente dal condannato NOME COGNOME;
che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (S U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi più escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente