Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione personale. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio di un avvocato specializzato per accedere al massimo grado di giudizio, escludendo la possibilità per l’imputato di agire in autonomia. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento all’Appello Diretto
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Torino. L’imputato, a seguito di una richiesta concorde con il pubblico ministero (il cosiddetto ‘patteggiamento’), era stato condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate.
Insoddisfatto della sentenza, l’imputato decideva di impugnarla, presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo atto, lamentava una presunta ‘manifesta illogicità e carenza della motivazione’ e sollevava una questione di legittimità costituzionale riguardo alla norma che impedisce all’imputato di presentare personalmente tale ricorso.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione Personale è Inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione è stata netta e basata su norme procedurali chiare e consolidate. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri normativi e giurisprudenziali.
Il Divieto di Proposizione Personale
Il punto centrale della motivazione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La presentazione personale da parte dell’imputato costituisce una violazione diretta di questa regola, che rende l’atto di impugnazione nullo e, quindi, inammissibile.
La Corte ha inoltre specificato che, in casi come questo, si applica l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Tale norma prevede una procedura semplificata, detta de plano, che consente alla Corte di decidere rapidamente, senza udienza pubblica, quando un ricorso è proposto da un soggetto non legittimato.
La Questione di Legittimità Costituzionale
L’imputato aveva tentato di superare l’ostacolo procedurale sollevando un dubbio sulla costituzionalità dell’art. 613 c.p.p., in relazione al diritto di difesa (art. 111 Cost.). La Cassazione ha liquidato questa obiezione definendola ‘manifestamente infondata’. Ha richiamato precedenti e autorevoli pronunce, incluse quelle delle Sezioni Unite, che hanno già confermato la piena legittimità di tale norma. La previsione di un patrocinio qualificato non limita il diritto di difesa, ma lo garantisce, assicurando che l’accesso al più alto grado di giudizio avvenga con la necessaria competenza tecnica per tutelare al meglio gli interessi dell’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il percorso verso la Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato cassazionista. Questa regola non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e tecnicismo, indispensabile per affrontare la complessità del giudizio di legittimità. La decisione serve da monito: tentare di scavalcare le norme procedurali non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Per chiunque intenda contestare una sentenza penale, l’unica via percorribile è affidarsi a un difensore qualificato.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in un processo penale?
No, l’ordinanza conferma che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
La norma che impone l’assistenza di un avvocato per il ricorso in Cassazione è costituzionale?
Sì. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale ‘manifestamente infondata’, allineandosi a precedenti sentenze che hanno stabilito come tale obbligo non violi il diritto di difesa, ma anzi lo rafforzi, garantendo un’adeguata competenza tecnica nel giudizio di legittimità.
Cosa succede se un ricorso viene presentato da una persona non autorizzata dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata e accelerata (detta ‘de plano’). Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 064UTEA) nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato all’imputato NOME COGNOME, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate;
rilevato che il ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall’ imputato; che con autonomo motivo viene prospettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., interpretato nel senso dell’inammissibilità della
proposizione del ricorso in sede di legittimità personalmente dall’imputato, in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., considerato, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;
che la prospettata questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271334 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/5/2024