Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. In data 9 novembre 2023, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Roma, difensore di fiducia di NOME COGNOME, ebbe a depositare, nell’interesse del proprio assistito, richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., d cui alla sentenza di condanna n. 1768/23, emessa in data 8 febbraio 2023, dal Tribunale di Roma, in composizione Monocratica, nell’ambito del procedimento penale n. 36213/21 RGNR e n. 12506/22 RG Dib., divenuta definitiva in data 11.3.2023 ed esecutiva in data 3.8.2023, con cui lo COGNOME era stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1 di reclusione e 3.000,00 C di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione della sostanza sequestrata.
Con ordinanza del 30 gennaio 2024 la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, NOME COGNOME, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. in ordine alla effettiva conoscenza dell’imputato della sua vocatio in iudicium, e conseguente violazione dei diritti di difesa e al giusto processo
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall’interessato e non da un AVV_NOTAIO difensore abilitato ad esercitare davanti alla Corte di cassazione.
In proposito questa Corte di legittimità, ha chiarito che: «In tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall’interessato, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 613 cod. proc. pen.,. che impone la sottoscri zione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi all Corte» (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991- 01).
La sopracitata icondivisibile pronuncia ha, inoltre, precisato che: «is3 disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al solo condanNOME la legittimazione alla proposizione della richiesta che, in quanto diritto assolutamente personale, l’interessato può conferire, con apposito atto, al difensore di fiducia
ma il correlativo potere di impugnazione del provvedimento, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugnazione, può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte, trovando, così, adeguata composizione la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all’importanza e difficoltà tecnica dei giudizio di legittimità, e il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione del giudicato e delle successive scelte del condanNOME in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
L’esclusione del ricorso personale avverso l’ordinanza in materia di rescissione del giudicato è tutt’altro che irragionevole alla stregua delle precisazioni che le stesse Sezioni Unite hanno sviluppato con riguardo al ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., che, con l’istituto esame, condivide la natura di mezzo straordinario di impugnazione affermando che le ragioni che hanno determiNOME il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell’atto di ricorso (art. 613, comma 1, cit.) devono ritenersi sussistenti anche con riferimento all’istituto del ricorso straordinario e, anzi, che siffatte ragioni trovano nella eccezionalità di tale mezzo di impugnazione un’ancor più forte giustificazione legata alla naturale difficoltà, per una persona sfornita di specifiche cognizioni tecniche, di distinguere con precisione gli stretti confini che delimitano l’oggetto dei motivi per i quali esso può essere proposto.»
Ancora recentemente si è affermato, in una situazione analoga, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condanNOME avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione (Sez. 2, Ordinanza n. 8803 del 02/02/2024, Scirè, Rv. 285938 – 01; conf. Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276223 – 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2024