Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., ha determiNOME la pena nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso tale decisione il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. poiché sarebbe stato confermato, a dispetto del suo corretto comportamento processuale e della condotta tenuta dopo i fatti di causa, il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute circostanze aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso
per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
2 . All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 24/10/2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME