Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un punto cruciale della procedura penale: i requisiti per presentare un ricorso dinanzi alla massima istanza giurisdizionale. In particolare, viene ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dalla parte senza l’assistenza di un avvocato, è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione non è un mero formalismo, ma tutela la funzione stessa della Corte di Cassazione come giudice di legittimità.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da un individuo dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello, la quale veniva dichiarata inammissibile. Contro questa decisione, l’interessato decideva di agire in autonomia, presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Personale
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione originaria, ha fermato il processo sul nascere. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile applicando una procedura semplificata, cosiddetta de plano, prevista quando la causa di inammissibilità è evidente.
Il motivo è netto e si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, salvo eccezioni specifiche non pertinenti al caso, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La presentazione personale da parte dell’imputato o del condannato integra un vizio insanabile definito “difetto di legittimazione”. In pratica, la legge non riconosce al singolo cittadino la capacità di stare in giudizio personalmente davanti alla Suprema Corte in materia penale, richiedendo obbligatoriamente il filtro tecnico di un legale qualificato.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per chi tenta la via del ricorso per cassazione personale. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia programmi di reinserimento per i detenuti.
La Corte ha specificato che la condanna alla sanzione pecuniaria è dovuta anche all’assenza di elementi che potessero far ritenere scusabile l’errore del ricorrente, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su un’interpretazione rigorosa della normativa processuale. La legge, in particolare dopo le modifiche introdotte nel 2017, ha rafforzato il ruolo del difensore tecnico nei giudizi di legittimità. Il legislatore ha ritenuto indispensabile che le questioni portate all’attenzione della Cassazione siano filtrate e argomentate da un professionista del diritto, capace di articolare censure che riguardino la violazione di legge e non il riesame dei fatti. Il ricorso per cassazione personale viola frontalmente questa regola, rendendo l’atto processuale nullo fin dall’origine per difetto di un presupposto essenziale.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è un percorso tecnico che non ammette iniziative personali. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un difensore abilitato per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità, che non solo impedisce l’esame del merito della propria istanza, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche. La giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede il rispetto di regole precise a garanzia della sua stessa funzione.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, che applica l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, un ricorso per cassazione personale è inammissibile. Deve essere necessariamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa accade se si presenta comunque un ricorso per cassazione personale?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché è obbligatoria l’assistenza di un avvocato per ricorrere in Cassazione?
La sentenza chiarisce che la presentazione personale del ricorso costituisce un “difetto di legittimazione”. La legge richiede la competenza tecnica di un difensore qualificato perché il giudizio in Cassazione non è un riesame dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, un compito che presuppone una specifica preparazione giuridica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20933 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
igt 0 avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Presidente della Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024