Ricorso per cassazione personale: La Cassazione chiarisce l’inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, consolidatosi a seguito della Riforma Orlando: il ricorso per cassazione personale, ovvero quello presentato direttamente dall’imputato o dal condannato, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio di un avvocato specializzato per accedere al massimo grado di giudizio, una regola che mira a garantire la tecnicità e la specificità dell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato personalmente da un condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’interessato, senza l’assistenza di un legale iscritto all’apposito albo, ha redatto e sottoscritto l’atto di impugnazione, depositandolo nel luglio del 2023. La questione centrale su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi non riguardava il merito della richiesta, ma un aspetto puramente procedurale: la validità di un ricorso presentato in tale forma.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione Personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, applicando una procedura semplificata. La decisione si fonda su un’analisi della normativa vigente, in particolare delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
La Corte ha osservato che sia la notifica del provvedimento impugnato sia la proposizione del ricorso erano avvenute dopo il 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della citata legge. Di conseguenza, il caso ricadeva pienamente sotto il nuovo regime normativo, che esclude la possibilità per la parte privata di presentare personalmente ricorso per cassazione.
Le Motivazioni: L’impatto della Riforma Orlando
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103/2017. Questa riforma ha stabilito in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Tale requisito è stato introdotto per elevare la qualità tecnica dei ricorsi, assicurando che le questioni sottoposte alla Corte siano formulate con la necessaria perizia giuridica.
La Corte ha richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo orientamento, specificando che la facoltà dell’imputato di presentare personalmente l’impugnazione è esclusa per il giudizio di cassazione. L’ordinanza sottolinea che, in mancanza della firma del difensore specializzato, l’atto è irrimediabilmente viziato. La conseguenza processuale è la dichiarazione di inammissibilità ‘de plano’ ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., norma anch’essa introdotta dalla stessa riforma. In aggiunta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza conferma una regola procedurale inderogabile: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ legale in questa fase del processo non è consentito e porta a conseguenze negative certe: l’inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complesse acque del sistema giudiziario, specialmente nei gradi di giudizio più elevati, dove i requisiti formali sono stringenti e non ammettono deroghe.
Un privato cittadino può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene depositato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè con una procedura semplificata e senza udienza. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Quale legge ha modificato le regole per la presentazione del ricorso per cassazione?
Le regole sono state modificate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando), che ha escluso la facoltà dell’imputato o del condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, rendendo necessaria l’assistenza di un legale specializzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avvis,a11e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e sottoscritto il 5 luglio 2023.
Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.