Ricorso per Cassazione Personale: La Difesa Tecnica è Obbligatoria
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di fondamentale importanza: i requisiti per presentare un’impugnazione davanti alla massima corte. In particolare, viene ribadito un principio consolidato a seguito della riforma del 2017: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato, non è ammissibile. È sempre necessaria la firma di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni di questa regola e le sue implicazioni.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso Fai-da-Te
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello a una pena di sei mesi di arresto e 4.000,00 euro di ammenda per violazioni al Codice della Strada. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di contestare la sentenza di secondo grado proponendo personalmente ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
Questa scelta, tuttavia, si è rivelata un passo falso dal punto di vista procedurale, portando a una declaratoria di inammissibilità da parte della Suprema Corte.
Il Ricorso per Cassazione Personale e le Nuove Regole
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione della Legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 4 agosto 2017. Questa normativa ha modificato le regole per l’impugnazione in Cassazione, escludendo la facoltà per l’imputato (o il condannato) di presentare personalmente il ricorso.
La legge stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché sia la sentenza impugnata che il ricorso erano successivi a tale data, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la nuova disciplina, dichiarando l’impugnazione irricevibile.
Le Motivazioni della Cassazione: Difesa Personale vs. Difesa Tecnica
La Corte non si è limitata a una mera applicazione della norma, ma ha colto l’occasione per chiarire la ratio di questa scelta legislativa, anche alla luce dei principi costituzionali ed europei.
Il Principio dell’Inderogabilità della Difesa Tecnica
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivedere i fatti, ma assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Questa funzione richiede una competenza tecnica specialistica che solo un avvocato abilitato può garantire.
L’obbligo della difesa tecnica, pertanto, non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia e, in ultima analisi, per lo stesso imputato, che beneficia di una difesa qualificata.
Compatibilità con le Norme Europee e Costituzionali
La Corte ha inoltre specificato che questa regola è pienamente compatibile con il diritto di difendersi da sé, sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il diritto all’autodifesa, che permette alla parte di contribuire attivamente alla ricostruzione dei fatti, si esplica pienamente nei giudizi di merito (primo grado e appello).
Nel giudizio di legittimità, invece, prevale l’esigenza di un filtro tecnico-giuridico. L’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato non nega il diritto di difesa, ma ne modula l’esercizio in base alla natura e alla complessità del grado di giudizio.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato: chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. La presentazione di un ricorso per cassazione personale comporterà inevitabilmente una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito sull’importanza di conoscere le regole processuali e di affidarsi sempre a un professionista qualificato per la tutela dei propri diritti.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della Legge n. 103 del 2017, tutti i ricorsi per cassazione in materia penale devono essere obbligatoriamente sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale.
L’obbligo di avere un avvocato per il ricorso in Cassazione viola il diritto di difendersi da sé?
No. Secondo la Corte, il diritto di autodifesa è garantito nei giudizi di merito (primo e secondo grado), dove si ricostruiscono i fatti. Nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, che ha natura puramente tecnica, prevale l’esigenza di una difesa specializzata.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non lo esamina nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Oato avviso – alle partir,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt.116 commi 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
NOME ricorre personalmente per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010. Sez. 5, n. 23e)…)t del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273282).
Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell’inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall’art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l’art. 117, comma 1, Cost. che costituisce norma “interposta”: trattasi di un principio, di derivazione convenzionale, da cui si ricava l’obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012, Rv. 255082; Sez. 3,n. 19964 del 29.03.2007, Rv. 236734).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che va determinata in euro quattromila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
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