Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’accesso alla Corte di Cassazione, vertice del sistema giudiziario italiano, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ha riaffermato un principio fondamentale: l’impossibilità di presentare un ricorso per cassazione personale. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile l’appello di un imputato che aveva deciso di agire in autonomia, senza l’assistenza di un legale abilitato. Questa decisione sottolinea la complessità tecnica del giudizio di legittimità e la necessità di una difesa qualificata.
Il Caso in Esame: Un Appello Presentato Direttamente dall’Imputato
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Invece di affidarsi a un avvocato, l’imputato ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di impugnazione, depositandolo presso la Suprema Corte. Gli Ermellini, nell’esaminare l’atto, hanno immediatamente rilevato un vizio procedurale insanabile che ha precluso qualsiasi valutazione sul merito della questione.
L’Obbligo del Difensore per il Ricorso per Cassazione Personale
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare dopo la riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa previsione è duplice:
1. Garanzia di tecnicismo: Il giudizio di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma valuta la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Questo richiede una competenza giuridica elevata e specifica.
2. Filtro di qualità: L’obbligo del difensore specializzato assicura che alla Corte vengano sottoposte solo questioni giuridiche fondate e formulate in modo appropriato, contribuendo all’efficienza e all’autorevolezza della sua funzione nomofilattica (ossia, di garante dell’uniforme interpretazione della legge).
La Decisione della Suprema Corte e le Conseguenze
Facendo leva sul chiaro dettato normativo e richiamando una precedente e consolidata pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017, Aiello), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la mancata disamina delle doglianze dell’imputato, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie e si fondano sulla palese violazione di una norma procedurale. La Corte ha ribadito che il principio per cui il ricorso per cassazione personale non è ammesso si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato. La peculiare natura del giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato livello di complessità tecnica, rende indispensabile il filtro e l’assistenza di un avvocato cassazionista. La presentazione personale dell’atto costituisce, pertanto, una causa di inammissibilità originaria che non consente alcuna forma di sanatoria.
Le conclusioni
La pronuncia in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il “fai da te” processuale, in questo ambito, non solo è inefficace, ma è anche controproducente dal punto di vista economico. La decisione rafforza la centralità del ruolo del difensore specializzato come garante della corretta instaurazione del contraddittorio di fronte alla Suprema Corte, tutelando al contempo la funzione stessa della Corte come organo di ultima istanza sulla legittimità dei provvedimenti giudiziari.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, l’ordinanza stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, a pena di inammissibilità.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per Cassazione?
Secondo la legge e la giurisprudenza citata, il ricorso deve essere sottoscritto esclusivamente da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato in modo non conforme?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10840 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dete-a.v.vise-a-Ne-parti.;, udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della RAGIONE_SOCIALEzione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livell complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibi riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defin nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 5/2/2024.