Ricorso per cassazione personale: la necessità del difensore abilitato
Il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dalla parte senza l’assistenza di un legale, è un tema cruciale nella procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per adire il massimo organo della giustizia italiana, la rappresentanza di un avvocato abilitato non è una scelta, ma un requisito di ammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine dal reclamo presentato da un detenuto contro un provvedimento del Presidente della Corte d’Appello, il quale aveva disposto il trattenimento di una lettera a lui indirizzata. Il Tribunale competente rigettava il reclamo.
Contro questa decisione, il detenuto decideva di agire in autonomia, proponendo personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Pur riservandosi di far presentare i motivi da un difensore, tale presentazione non è mai avvenuta. Questo dettaglio procedurale si è rivelato decisivo per l’esito del giudizio.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso con una procedura snella, cosiddetta “de plano”, senza necessità di udienza. La motivazione è netta e si fonda su un vizio insanabile: il difetto di legittimazione del ricorrente.
L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, a eccezione di specifici casi previsti dalla legge, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Poiché l’impugnazione in esame è stata proposta personalmente dal detenuto dopo l’entrata in vigore delle norme che hanno rafforzato questo principio, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararla inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha evidenziato come la presentazione personale del ricorso costituisca una violazione diretta e inequivocabile della legge processuale. La norma ha lo scopo di assicurare che l’accesso al giudizio di legittimità sia filtrato dalla competenza tecnica di un professionista, garantendo così che le questioni sottoposte alla Corte siano formulate in modo giuridicamente corretto e pertinente.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è duplice. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria, condannando l’uomo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore condanna si giustifica in assenza di elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, un principio consolidato anche da una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000).
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza delle regole procedurali, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La decisione conferma che il fai-da-te legale non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione. Chiunque intenda presentare un ricorso deve necessariamente avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ignorare questa regola non solo impedisce l’esame nel merito della propria richiesta, ma comporta anche significative conseguenze economiche, trasformando un tentativo di far valere i propri diritti in un’ulteriore sanzione.
 
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, la legge processuale penale (art. 613 c.p.p.) stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La presentazione personale da parte del ricorrente è causa di inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la sua colpa, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la ragione dietro l’obbligo di avere un difensore per il ricorso in Cassazione?
La regola mira a garantire la qualità tecnica e la pertinenza giuridica degli atti sottoposti alla Corte di Cassazione. Il filtro operato da un avvocato specializzato assicura che il giudizio di legittimità si concentri su effettive violazioni di legge, evitando ricorsi infondati o mal formulati.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7920  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROCCABERNARDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il reclamo avanzato ex art. 18 ter ord. Pen. Nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del 07/04/2023 con il quale il Presidente della Corte d’appello di Catanzaro ha disposto il trattenimento di una lettera inviata al detenuto
Ricorre personalmente NOME COGNOME riservando i motivi a mezzo del difensore, che non risulta tuttavia averli presentati.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023