Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 13 giugno 2023, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 6 ottobre 2022 del Tribunale di Torino, ha condannat NOME COGNOME per il reato, così riqualificato, di cui all’art. 73 comma 5 d.P ottobre 1990, n. 309 2 e ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 688,00 di multa.
L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo la carenza motivazionale della sentenza impugnata, mentre con il secondo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con rigu all’art. 613 comma 1 cod. proc. pen..
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. p inammissibile in quanto proposto personalmente, e non da difensore abilitato a patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 613 comma 1 proc. pen., così come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103.
In proposito,~ la legge 103 cit., modificando l’art. 613, comma cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l’atto di ricorso quanto le memor motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difens iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì aff che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi pro come in specie -successivamente all’entrata in vigore della novella (Sez. U, 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
In relazione poi alla prospettata questione di costituzionalità, Lcs Impliateera, questa Corte ha già osservato – nella sua composizione pi autorevole,COGNOME – che è manifestamente infondata la relativa questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputa personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiede rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, sen che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (tanto più i sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)(Sez. U, n. 8914 d 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Il rilievo formale è invero assorbente e va ribadito, e non può quindi c concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cort costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente