Ricorso per Cassazione Personale: La Fine del Fai-da-te Giudiziario
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale non è più ammissibile. Questa decisione chiarisce in modo definitivo che, per accedere al più alto grado di giudizio, l’assistenza di un avvocato specializzato non è una scelta, ma un requisito imprescindibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La particolarità, e il punto cruciale della vicenda, risiede nel fatto che l’interessato ha redatto e depositato l’atto di impugnazione personalmente, senza avvalersi del ministero di un difensore.
Questo gesto, che un tempo era consentito dalla legge in determinate circostanze, si è scontrato con le modifiche normative introdotte negli ultimi anni, portando la Corte a dover valutare non il merito delle doglianze, ma la stessa ammissibilità del ricorso.
L’Impatto della Riforma sul Ricorso per Cassazione Personale
Il cuore della questione risiede nella Riforma Orlando (Legge n. 103 del 23 giugno 2017). Questa legge ha modificato in modo sostanziale l’articolo 613 del codice di procedura penale, eliminando l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente».
Con questa soppressione, il legislatore ha stabilito una regola chiara e senza eccezioni: qualsiasi ricorso presentato alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La facoltà per la parte di agire in autonomia è stata quindi definitivamente cancellata.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017) che aveva già affrontato e risolto la questione di legittimità costituzionale di tale norma. Era stato sostenuto che l’obbligo di difesa tecnica potesse violare il diritto di difesa garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale obbligo è pienamente legittimo. La rappresentanza tecnica, infatti, non limita il diritto di difesa ma ne modula l’esercizio in funzione della specificità del giudizio. Il ricorso in Cassazione è un procedimento estremamente tecnico, incentrato su questioni di diritto e non sui fatti, che richiede un’elevata qualificazione professionale. L’esclusione della difesa personale appare quindi, secondo la Corte, una scelta ragionevole del legislatore per garantire l’effettività e la serietà del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Basandosi su questi solidi principi, la Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha semplicemente constatato che l’atto era stato proposto personalmente dall’interessato in una data successiva all’entrata in vigore della riforma. La mancanza della firma di un avvocato abilitato è stata sufficiente a viziare insanabilmente il ricorso.
La decisione sottolinea come l’inammissibilità possa essere dichiarata senza particolari formalità procedurali, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa della palese irritualità dell’impugnazione, che denota un profilo di colpa, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame serve come un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La via del ricorso per cassazione personale è definitivamente preclusa. La complessità del giudizio di legittimità impone la necessità di una difesa tecnica qualificata, e tentare di agire in autonomia comporta conseguenze certe e negative: l’inammissibilità dell’atto e la condanna a sanzioni economiche. Questa regola mira a preservare la funzione della Corte Suprema come organo di nomofilachia, garantendo che i ricorsi presentati siano tecnicamente fondati e pertinenti, evitando così di sovraccaricare il sistema con impugnazioni non conformi alla legge.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. A seguito della Legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, tutti i ricorsi per cassazione devono essere obbligatoriamente sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, pena l’inammissibilità.
Perché è stato introdotto l’obbligo del difensore per il ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo è giustificato dall’elevato livello di qualificazione tecnica richiesto per il giudizio di legittimità. Non è una limitazione del diritto di difesa, ma una modalità per garantirne l’effettività, data la complessità delle questioni trattate davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini il merito. La parte che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l’irritualità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5270 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARACALAGONIS il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti; 1,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso p cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimit rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore