Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alre parti2
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso, così correttamente qualificato, da parte della Co appello di Catania, l’incidente di esecuzione originariamente proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte territoriale a dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta;
ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, sen ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entr vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ch modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s’imp l’inammissibilità dei ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, ii ric cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori i nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondat la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pe modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per assenta violaz degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consent proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’es delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione d facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualifi professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di le rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (S n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente