Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in SVIZZERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE di APPELLO di POTENZA lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Potenza con ordinanza del 11/9/2023 dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pe come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in
(
cassazione: «L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1».
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno precisato che «estranei all’ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. devono ritenersi, di contro, quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall’imputato ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso».
Nel caso di specie, osserva il Collegio che, a mente dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di revisione può essere proposto ricorso per cassazione, che risulta di conseguenza soggetto alle regole stabilite dall’art. 613 cod. proc. pen.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2024.