Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46164 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/11/1994
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli Nord, con la quale il predetto era stato condannato per concorso nel furto di Kg. 5 di cavi elettrici, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubbli fede, riconosciute le generiche prevalenti (Casoria, il 15 febbraio 2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, . essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 613, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente;
che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come sopra modifica per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’eserciz delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richies dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della dife personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024