Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 104 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 18/12/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 18/12/2024
R.G.N. 37463/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Frosinone il 13/09/1974
avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 13/06/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 28/09/2022, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di appropriazione indebita, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Questa Corte, nella sua piø autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il
contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1».
4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 18/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME