Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40066 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 40066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME tesa ad ottenere riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. Proc. Pen. Tra re separatamente giudicati in sedo di cognizione.
Avverso detta ordinanza ricorre personalmente il condannato, indicando le ragioni a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore de legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 61 comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s’impone l’inammissibilità del ricorso.
In virtù di detta modifica normativa, infatti, il ricorso per cassazione d essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo sp della Corte di cassazione.
Questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione d’illegittimità costituzionale dell’art. cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte i cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresenta tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determin alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livell qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in se legittimità, rispetto al quale l’esclusione della difesa personale ap ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Come preannunciato, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile; inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa conne all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente