Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6769 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 6769 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per mancanza dei motivi di impugnazione, il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 18/12/2025, con la quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva parzialmente respinto l’istanza proposta dal detenuto in materia di liberazione anticipata.
Ricorre per cassazione personalmente NOME COGNOME, che esplicita i motivi posti a fondamento del già proposto reclamo, di cui chiede l’accoglimento.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026