Ricorso per Cassazione Personale: Perché Non È Più Possibile e Cosa Comporta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale cruciale: la possibilità per un imputato di presentare personalmente un ricorso. La decisione chiarisce in modo definitivo che il ricorso per cassazione personale non è più una via percorribile nel processo penale, a seguito di una specifica riforma legislativa. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a un difensore specializzato per l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per due reati di ricettazione emessa dal Tribunale di Milano. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, la quale, su accordo delle parti, applicava all’imputato una pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale (c.d. ‘patteggiamento in appello’).
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato decideva di contestare ulteriormente la decisione, proponendo un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’aspetto determinante, tuttavia, era la modalità di presentazione: l’atto veniva redatto e sottoscritto personalmente dall’imputato, senza l’assistenza di un avvocato.
La Questione del Ricorso per Cassazione Personale e la Decisione della Corte
La Suprema Corte, prima ancora di entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha focalizzato la propria attenzione su un aspetto preliminare e dirimente: l’ammissibilità del ricorso. La questione centrale era se l’imputato avesse la legittimazione a presentare l’impugnazione in autonomia.
La risposta della Corte è stata netta e negativa. Con una motivazione concisa ma inequivocabile, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione di tale decisione risiede in una modifica legislativa fondamentale. La Corte ha richiamato l’art. 613 del codice di procedura penale, come riformato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (la c.d. ‘Riforma Orlando’).
Questa norma, nella sua attuale formulazione, stabilisce che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La legge ha di fatto eliminato la facoltà, precedentemente riconosciuta, per l’imputato di presentare personalmente l’atto di impugnazione.
La Corte ha quindi affermato che l’imputato è un “soggetto non più legittimato” a proporre personalmente il ricorso. La mancanza della firma di un difensore ‘cassazionista’ costituisce un vizio insanabile che impedisce al collegio di esaminare le ragioni del ricorso.
A questa declaratoria di inammissibilità, la Corte ha aggiunto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Tale importo, specifica l’ordinanza, è stato determinato in base all'”effettivo grado di colpa” del ricorrente nel aver causato l’inammissibilità stessa, segnalando come l’inosservanza di una regola procedurale così chiara non sia scusabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale moderna: l’accesso alla Corte di Cassazione è un procedimento altamente tecnico che richiede obbligatoriamente l’intervento di un professionista qualificato. Per gli imputati, la lezione è chiara: il tentativo di agire in autonomia nell’ultimo grado di giudizio non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche. È essenziale, pertanto, affidarsi a un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per garantire che i propri diritti siano tutelati nel rispetto delle forme prescritte dalla legge.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione in ambito penale?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che i giudici non esamineranno nel merito le questioni sollevate, ma si limiteranno a respingere l’atto per un vizio di forma.
Ci sono conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso?
Sì. Come stabilito nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, il cui importo è commisurato alla colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO), nato a Algeri (Algeria) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di appello di Milanb, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO.IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 202, ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine a due reati di ricettazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, nel suo stesso interesse.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’impuOto, soggetto’ non più legittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello steso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen to RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024.