Ricorso per cassazione personale: Perché è inammissibile
Nel complesso mondo della giustizia penale, la figura del difensore è cruciale, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine: il ricorso per cassazione personale è una strada non percorribile. Questa decisione sottolinea come, a seguito di importanti riforme legislative, l’assistenza di un avvocato specializzato non sia una mera facoltà, ma un requisito indispensabile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un condannato di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Marsala. Invece di affidarsi a un legale, l’interessato ha scelto di presentare personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, depositato il 27 maggio 2024, ha immediatamente sollevato una questione procedurale cruciale che ha determinato l’esito del giudizio prima ancora di entrare nel merito delle doglianze.
Il divieto di ricorso per cassazione personale e la Riforma Orlando
Il Collegio ha basato la sua decisione su un punto normativo netto e invalicabile. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017, nota come Riforma Orlando. Questa legge ha modificato in modo sostanziale le regole per l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale.
In particolare, la riforma ha eliminato la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente il ricorso. L’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato, stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione mira a garantire un elevato livello di tecnicismo giuridico, filtrando i ricorsi e assicurando che solo questioni di legittimità fondate e correttamente formulate giungano all’esame della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha seguito un percorso logico-giuridico lineare. Ha rilevato che il ricorso era stato presentato da un “soggetto non legittimato”, contravvenendo direttamente alle disposizioni degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. La mancanza della firma di un difensore cassazionista costituisce una causa di inammissibilità talmente evidente da poter essere dichiarata de plano, ovvero senza necessità di udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
La decisione si allinea a un orientamento consolidato, cementato dalla pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017, nota come “Aiello”), che ha chiarito in modo definitivo la portata della nuova normativa. La Corte ha inoltre sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, giustificando così l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze per il ricorrente sono state severe. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, che ha impedito alla Corte di esaminare nel merito le sue ragioni, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il tentativo di presentare un ricorso per cassazione personale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La normativa vigente impone un filtro tecnico inderogabile, rendendo la difesa specializzata un passaggio obbligato per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando), il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché è necessaria la firma di un avvocato specializzato?
La legge richiede l’intervento di un difensore cassazionista per garantire che il ricorso sia tecnicamente corretto e si concentri esclusivamente su questioni di legittimità (cioè sulla corretta applicazione della legge), come previsto per il ruolo della Corte di Cassazione. Questo serve a filtrare gli appelli e ad assicurare l’efficienza del sistema giudiziario di ultima istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
iso all7Parti; udita la relazi6ne svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato il 27 maggio 2024.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso, come correttamente qualificato, appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall’interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024