Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 14.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
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1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 23.2.2023 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di tentata rapina aggravata e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante ed alla pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ordinando, inoltre, l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato;
ricorre per cassazione COGNOME deducendo:
2.1 la manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata;
2.2 l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto gli artt. 111 e 117 Cost.;
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 2.7.2024