Ricorso per cassazione personale: Obbligatoria la Firma dell’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. A seguito della riforma del 2017, la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale è divenuta un requisito imprescindibile, a pena di inammissibilità. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze pratiche per chi intende adire il massimo organo della giurisdizione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, agendo in prima persona e senza l’assistenza di un legale abilitato al patrocinio in Cassazione, ha depositato l’atto di impugnazione, contestando la decisione di secondo grado.
La Questione Giuridica e la Riforma del 2017
Il cuore della questione risiede nella modifica introdotta dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 all’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La nuova legge ha soppresso l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente», rendendo di fatto obbligatoria la difesa tecnica specializzata per questo tipo di impugnazione. Di fronte a questa preclusione, il ricorrente ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che tale limite violasse il suo diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione e dall’articolo 6 della CEDU.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno respinto la questione di legittimità costituzionale, richiamando un precedente e fondamentale intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017). In quella storica pronuncia, la Corte aveva già stabilito che la questione fosse manifestamente infondata.
L’analisi delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite avevano chiarito che la scelta di richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di cassazione rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore. Tale scelta è giustificata dall’elevato livello di tecnicismo e specializzazione che caratterizza questo grado di giudizio, dove non si discutono i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. La limitazione, pertanto, non costituisce una violazione del diritto di difesa, ma una sua modulazione ragionevole. Inoltre, il diritto è pienamente tutelato dall’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che consente anche a chi non ha mezzi economici di avvalersi di un difensore qualificato.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento fonda la sua decisione su due pilastri. In primo luogo, applica il principio tempus regit actum, secondo cui la legge processuale applicabile è quella in vigore al momento del compimento dell’atto; poiché il ricorso è stato presentato dopo l’entrata in vigore della Legge 103/2017, la nuova e più restrittiva disciplina doveva essere rispettata. In secondo luogo, la Corte ribadisce la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, aderendo completamente all’orientamento delle Sezioni Unite. La richiesta di una qualificazione professionale elevata per l’esercizio del diritto di difesa in Cassazione è considerata una scelta ragionevole e non lesiva, volta a garantire l’efficacia stessa della difesa in un contesto altamente specializzato.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma in modo definitivo che, nel processo penale, la strada del ricorso per cassazione personale è preclusa. Qualsiasi impugnazione presentata direttamente dall’imputato, senza la sottoscrizione di un avvocato cassazionista, sarà dichiarata inammissibile ‘de plano’, ovvero senza formalità e senza entrare nel merito delle doglianze. Questa decisione non solo comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Per i cittadini, la lezione è chiara: per accedere al terzo grado di giudizio è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un professionista abilitato.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. Dopo la modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale ad opera della Legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La regola che impone l’assistenza di un avvocato cassazionista viola il diritto di difesa?
Secondo la Corte di Cassazione, che richiama una pronuncia delle Sezioni Unite, questa regola non viola il diritto di difesa. Rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata, dato l’elevato livello di specializzazione necessario per un ricorso in cassazione. Inoltre, il diritto è garantito dall’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. L’ordinanza in esame ha confermato che ciò comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 05HYW3L) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato NOME COGNOME.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’a comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso p cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscr nell’albo speciale della Corte di cassazione.
la prospettata questione d’illegittimità costituzionale della disciplina ch introdotto la limitazione di cui si tratta ha già formato oggetto di disamina in qu sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata .
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
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