Ricorso per Cassazione Personale: Obbligo di Difensore Tecnico dopo la Riforma del 2017
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’impossibilità di presentare un ricorso per cassazione personale. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, la figura del difensore iscritto all’albo speciale è divenuta imprescindibile per adire la Suprema Corte, pena l’inammissibilità del ricorso stesso. Questa decisione chiarisce definitivamente la portata della modifica legislativa, sottolineando la discrezionalità del legislatore nel definire le modalità di accesso alla giustizia di legittimità.
I Fatti del Caso
Un cittadino ha presentato personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il ricorso è stato depositato in una data successiva al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), che ha inciso profondamente sulle regole procedurali, inclusa la modalità di presentazione del ricorso in Cassazione.
Il ricorrente, agendo in prima persona e senza l’assistenza di un legale, ha impugnato il provvedimento che lo riguardava, confidando probabilmente nella precedente normativa che, in certi casi, permetteva alla parte di agire personalmente. Tuttavia, la nuova disciplina ha cambiato radicalmente questo scenario.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione Personale e la Riforma
Prima della riforma del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale conteneva l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», ammettendo di fatto la possibilità per l’imputato di presentare autonomamente il ricorso. La legge n. 103/2017 ha soppresso questa frase, rendendo obbligatoria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Corte, nel valutare il caso, ha immediatamente rilevato come il ricorso fosse stato proposto in violazione di questa nuova e inderogabile regola procedurale. La questione centrale, quindi, non riguardava il merito della controversia, ma un vizio formale insuperabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione della normativa vigente. I giudici hanno richiamato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017, Aiello), che aveva già affrontato la questione della legittimità costituzionale della nuova norma.
In tale pronuncia, la Corte aveva stabilito che l’obbligo della difesa tecnica in Cassazione non viola né l’articolo 111 della Costituzione né l’articolo 6 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Il legislatore, secondo la Corte, possiede un’ampia discrezionalità nel regolare le modalità di esercizio delle impugnazioni. La scelta di richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di legittimità è considerata ragionevole in virtù dell’elevato livello di specializzazione necessario per discutere questioni di puro diritto davanti alla Suprema Corte. L’esclusione della difesa personale non limita le facoltà difensive, ma ne garantisce piuttosto un esercizio più efficace e appropriato al contesto.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che il ricorso, essendo stato presentato personalmente dopo l’entrata in vigore della riforma, era irrimediabilmente affetto da un vizio di inammissibilità. A questa dichiarazione è seguita, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico. Per i cittadini, l’implicazione pratica è chiara: qualsiasi tentativo di impugnare un provvedimento penale davanti alla Corte di Cassazione deve essere obbligatoriamente mediato da un avvocato cassazionista. Il “fai da te” processuale, in questa sede, non è più un’opzione percorribile. La decisione ribadisce la centralità della difesa tecnica come garanzia di professionalità e adeguatezza nel complesso contesto del giudizio di legittimità, un principio che il legislatore ha inteso rafforzare per assicurare un più ordinato e qualificato accesso alla giustizia di ultima istanza.
È possibile presentare un ricorso per cassazione penale personalmente, senza un avvocato?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale da parte della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
La norma che obbliga ad avere un avvocato per il ricorso in Cassazione è costituzionale?
Sì, la Corte di Cassazione, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, ha affermato che tale obbligo è manifestamente non incostituzionale. Rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata, data la complessità del giudizio di legittimità.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso per cassazione personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini il merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PONTE NIZZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
I dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza di Milano;
ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s’impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazio deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’alb speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per assenta violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazion professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittim rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente