Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
GLYPH COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 gennaio 2024 2023, che aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di rapina aggravata.
1.1 n ricorrente eccepisce la manifesta illogicità e la carenza della motivazi propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 comma 1 cod. pr pen. per contrasto con gli artt. 111 commi 1 e 7 Cost. nella parte in cui di che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di nullità, da difensor nell’albo speciale della corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 de 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’i di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguen principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo della Corte di cassazione”
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume ril preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato in data success quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche appo dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale, la sentenza sopra c aha anche affermato che “è manifestamente infondata la questione di illegittim costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, C e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalit legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugna in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difen (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualific professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazion ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistem ammette il patrocinio a spese dello Stato)”.
1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2024