Ricorso in Cassazione Fai-da-Te? La Corte Dichiara l’Inammissibilità
Nel complesso mondo della giustizia penale, il rispetto delle forme e delle procedure è un pilastro fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale questo principio, soprattutto quando si tratta di impugnare una sentenza. La questione centrale riguarda il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un avvocato abilitato. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno ribadito una regola ormai consolidata: tale pratica è inammissibile e porta a conseguenze negative per chi la intraprende.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di contestare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Invece di affidarsi a un legale iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, l’interessato ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di ricorso, presentandolo direttamente alla Suprema Corte. Questo atto, pur se formalmente presentato, conteneva un vizio procedurale insanabile che ne ha determinato il destino prima ancora che potesse essere discusso nel merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione Personale
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che qualsiasi ricorso per cassazione, indipendentemente dal provvedimento impugnato, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, pena l’inammissibilità.
I giudici hanno inoltre precisato un punto importante: l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato non sana il vizio. Tale autenticazione, infatti, serve solo a certificare la genuinità della firma e la sua provenienza dalla parte privata, ma non trasforma l’atto in un ricorso redatto e presentato dal difensore, come invece richiesto dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa rigida regola procedurale risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito, dove si riesaminano i fatti, ma di un giudizio di legittimità, in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tale compito richiede una competenza tecnica e specialistica che solo un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori può garantire.
La riforma del 2017 ha inteso rafforzare questo principio, escludendo definitivamente la possibilità per la parte di agire personalmente. L’inammissibilità originaria del ricorso, dovuta a questo vizio insanabile, impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale con il giudice dell’impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può fare altro che dichiarare la fine prematura del procedimento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione chiara: il ricorso per cassazione personale è una strada non più percorribile nell’ordinamento italiano. Chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte deve obbligatoriamente avvalersi di un difensore specializzato. Tentare di agire in autonomia non solo è inutile, ma è anche controproducente, poiché comporta la conferma della sentenza precedente e l’addebito di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie. La complessità del diritto richiede professionalità specifiche, e ignorare questa realtà può avere conseguenze gravi e definitive.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò significa che i motivi del ricorso non vengono esaminati nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
det -e -evA4G-gte1Perrfil – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato NOME COGNOME. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 c proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avv qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dall parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, or 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01) e risultando irrilevante, per natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad oper un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
La causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rappo con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’atto introd va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore d cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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