Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Nel complesso panorama della procedura penale, le regole formali non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, affrontando il tema del ricorso per cassazione personale e confermandone la categorica inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale del patrocinio di un difensore specializzato per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato una condanna emessa dal Tribunale di Trani per il delitto di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Contro questa decisione, l’imputato decideva di agire in autonomia, presentando personalmente un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. È proprio questa modalità di presentazione a diventare il fulcro della successiva decisione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura semplificata definita de plano (ovvero senza udienza pubblica, data l’evidenza della questione), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La conseguenza di tale declaratoria è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono nette e si fondano su una precisa disposizione normativa: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questo articolo, come riformulato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La norma non lascia spazio a interpretazioni: il legislatore ha inteso riservare la difesa davanti alla Suprema Corte a professionisti dotati di una specifica qualificazione, data la tecnicità e la complessità del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione personale, presentato direttamente dall’imputato, viola frontalmente questa prescrizione. Pertanto, la sua sorte è segnata sin dall’inizio e l’inammissibilità diventa un esito obbligato, come previsto anche dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è un percorso regolato da norme precise che non possono essere ignorate. La scelta di presentare un ricorso per cassazione personale si rivela non solo inefficace, ma anche controproducente, portando alla cristallizzazione della condanna e a un ulteriore esborso economico. La decisione riafferma il principio secondo cui la difesa tecnica da parte di un avvocato cassazionista non è una mera facoltà, ma un requisito indispensabile per poter sottoporre le proprie ragioni al vaglio della Corte di Cassazione, garantendo così la serietà e la tecnicità del giudizio di ultima istanza.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. In base all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Qual è la conseguenza principale se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Oltre a vedere il ricorso respinto, ci sono altre conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sì. Come stabilito nel provvedimento, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso personale COGNOME NOME impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposta personalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024