Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/03/2023, confermava la sentenza emessa in data 16/02/2022 dal Gip del Tribunale di Marsale con la quale NOME veniva condannato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 628 cod.pen.).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente.
Il ricorso, presentato personalmente dal NOME COGNOME è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere
proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.” (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, COGNOME, Rv. 276039 – 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione del disposto di cui all’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024.