Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 maggio 2023, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata il 30 luglio 2022 dal G.I.P. presso il medesimo tribunale nei confronti di NOME.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto dall’imputato personalmente e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Ed invero, la disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen. prevede espressamente che il ricorso per cassazione possa essere avanzato soltanto dai difensori abilitati all’esercizio press le giurisdizioni superiori.
Né risulta in alcun modo fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata con i secondo motivo posto che le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno già affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 co proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio del
impugnazioni in cassazio’ne, senza che ciò determini alcuna limitazione . delle facoltà difensive” (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2023
L CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME