Ricorso per Cassazione Personale: Quando un Errore Formale Costa Caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato non è più ammesso. Questa ordinanza evidenzia come un errore procedurale, apparentemente semplice, possa portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, precludendo l’esame nel merito e comportando significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa in primo grado dal Tribunale di Roma e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare un ultimo appello alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, ha commesso un errore cruciale: ha redatto e presentato il ricorso personalmente, agendo nel proprio interesse senza l’assistenza di un legale abilitato.
L’Errore Fatale: Il Ricorso per Cassazione Personale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede proprio in questa modalità di presentazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una norma precisa: l’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), la facoltà per l’imputato di presentare personalmente il ricorso per cassazione è stata eliminata.
Oggi, la legge richiede tassativamente che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa modifica è stata introdotta per garantire un più elevato standard tecnico-giuridico degli atti destinati alla Corte di Cassazione, filtrando i ricorsi e assicurando che le questioni sottoposte al suo esame siano formulate con la necessaria perizia legale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il soggetto che ha presentato il ricorso inammissibile è tenuto a sostenere i costi del procedimento.
2. Pagamento di una sanzione pecuniaria: La Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. L’importo, come specificato nell’ordinanza, è commisurato all’effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. In pratica, l’aver ignorato una regola procedurale così chiara è stato considerato un comportamento colposo che ha inutilmente attivato la macchina giudiziaria.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su un’applicazione diretta della legge vigente. Il supremo organo giudiziario ha semplicemente constatato che il ricorso era stato proposto da un soggetto non più legittimato a farlo. La modifica all’art. 613 c.p.p. ha lo scopo di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, garantendo che solo i ricorsi dotati di un adeguato apparato giuridico, redatti da professionisti qualificati, giungano al suo vaglio. L’azione dell’imputato, sebbene mossa dalla volontà di difendere le proprie ragioni, si è scontrata con un requisito di ammissibilità inderogabile, rendendo il suo tentativo vano fin dall’inizio.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza del rispetto delle norme procedurali, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La vicenda dimostra che il ‘fai da te’ legale, soprattutto in contesti complessi come un ricorso in Cassazione, non è una strada percorribile. La necessità di essere assistiti da un avvocato specializzato non è solo una garanzia di professionalità, ma un requisito legale essenziale per accedere alla giustizia. Ignorarlo significa non solo perdere la possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche esporsi a sanzioni economiche rilevanti.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge n. 103/2017, l’imputato non è più legittimato a presentare personalmente il ricorso, che deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Qual è la conseguenza di un ricorso presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Per quale motivo il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle Ammende?
La condanna al pagamento della somma di tremila euro è una sanzione prevista per la presentazione di un ricorso inammissibile. L’importo è commisurato al grado di colpa del ricorrente nell’aver causato l’inammissibilità, ovvero nell’aver agito senza rispettare le regole procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 10/04/1963
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME T:corso tv,araro GLYPH A-X 0. 1.r. 64 o GLYPH – t› , GLYPH ·
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 15 giugno 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME nel suo stesso interesse.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 05/12/2024.