Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8132 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 8132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del giorno 11 dicembre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato NOME COGNOME avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova proposta nell’interesse dell’odierno ricorrente.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte
cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 2026