Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione ne Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale presentato dall’imputato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà della difesa tecnica specializzata nel giudizio di legittimità, un cambiamento consolidato dalla riforma legislativa del 2017. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi intende impugnare una sentenza penale.
I Fatti del Caso
A seguito di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che aveva ridefinito la pena inflitta in primo grado, l’imputato decideva di contestare tale decisione. Invece di avvalersi di un legale, l’interessato redigeva e sottoscriveva personalmente l’atto di ricorso, inviandolo direttamente alla Corte di Cassazione. Questo atto, compiuto in autonomia, ha dato origine alla questione giuridica al centro della pronuncia in esame.
La Questione Giuridica: È Valido il ricorso per cassazione personale?
Il fulcro della controversia risiede in una domanda precisa: un imputato può validamente proporre ricorso per cassazione senza l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale? La risposta della Corte, come vedremo, è netta e si basa su una precisa evoluzione normativa che ha modificato le regole di accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. Le motivazioni si basano su argomentazioni chiare e consolidate.
Innanzitutto, i giudici hanno evidenziato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Questa legge ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, introducendo una regola inderogabile: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa modifica ha eliminato la facoltà, precedentemente esistente, per l’imputato di proporre personalmente l’impugnazione. La ratio di tale riforma risiede nell’elevato tecnicismo che caratterizza il giudizio di legittimità. La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura, un compito che richiede una competenza legale altamente specializzata.
A conferma della legittimità di tale previsione, la Corte ha richiamato la storica sentenza “Aiello” delle Sezioni Unite (21/12/2017). In quella sede, era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma. Le Sezioni Unite avevano chiarito che richiedere la rappresentanza tecnica non viola il diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) né i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU). Si tratta, infatti, di una scelta discrezionale del legislatore, pienamente ragionevole data la complessità del giudizio di cassazione e giustificata dalla necessità di assicurare una difesa di alta qualità. Inoltre, il diritto di difesa è comunque garantito dall’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che permette anche ai non abbienti di avvalersi di un difensore qualificato.
Di conseguenza, essendo il ricorso stato proposto da un “soggetto non legittimato”, la Corte lo ha dichiarato inammissibile con procedura de plano, ovvero senza udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si traduce in conseguenze concrete per il ricorrente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non essendo emersi elementi per escludere una sua colpa nella presentazione di un atto palesemente inammissibile, è stato condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’insegnamento che si trae da questa ordinanza è inequivocabile: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è un percorso che richiede obbligatoriamente la guida di un professionista specializzato. Il “fai da te” legale, in questo contesto, non è solo sconsigliato, ma giuridicamente impossibile e porta a conseguenze negative, rendendo definitiva la sentenza impugnata e aggiungendo un ulteriore onere economico.
È possibile per un imputato presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La regola che impone l’assistenza di un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione viola il diritto di difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, questa regola non viola il diritto di difesa. Rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata, dato l’elevato tecnicismo del giudizio di legittimità, e non limita le facoltà difensive, anche grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto DA
NOME , nato in Palestina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato senza formalità secondo il rito indicato all’art. 610, comma 5 bis cod. proc.
pen..
IN FATTO E IN DIRITTO .
Il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha rideterminato la misura della sanzione inflitta in primo grado, è stato propos personalmente dall’interessato, che ha sottoscritto l’atto inviato alla Corte di appello di Mil
1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escluder facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, pe asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’eserc delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualifica professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionev l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spes dello Stato.).
1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.